CODICE
DEONTOLOGICO
Testo
approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi
nell'adunanza
del 27-28 giugno 1997
Capo
I - Principi generali
Articolo1
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli
iscritti all'Albo degli psicologi.Lo psicologo è tenuto alla loro
conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità
disciplinare.
Articolo
2
L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed
ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al
corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto
dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le
procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo
3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul
comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico
dell'individuo, del gruppo e della comunità.In ogni ambito professionale
opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e
gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.Lo
psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto
che,nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente
nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai
fattori personali, sociali,organizzativi, finanziari e politici, al fine
di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza
indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei
committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.Lo
psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro
prevedibili dirette conseguenze.
Articolo
4
Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il
diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di
coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera
discriminazioni in base a religione, etnia,nazionalità, estrazione
sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza,orientamento
sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad
iniziative lesive degli stessi.Quando sorgono conflitti di interesse tra
l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve
esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie
responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.In tutti i
casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno
o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il
destinatario dell'intervento stesso.
Articolo
5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione
professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente
nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed
usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito
adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.Lo psicologo
impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i
riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o
utente, aspettative infondate.
Articolo
6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano
la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente
codice, e, in assenza ditali condizioni, informa il proprio Ordine.Lo
psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle
tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione;
è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati,
delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.Nella collaborazione
con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia
professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo
7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle
comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività
didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al
contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati
e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,all'occorrenza, le
ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi
professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta
ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo
8
Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita
dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al
Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di
cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo
professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non
avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo
9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare
adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo
consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e
professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di
appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà
di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.Nell'
ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare
preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca
stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della
prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere
l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti
che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere
validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la
potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove
siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.Deve
essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza,
alla non riconoscibilità ed all'anonimato.
Articolo
10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli
animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro
sofferenze.
Articolo
11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non
rivela notizie,fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto
professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o
programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
seguenti.
Articolo
12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è
venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.Lo psicologo
può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in
caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile
consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque,
l'opportunità di fare uso ditale consenso, considerando preminente la
tutela psicologica dello stesso.
Articolo
13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo
limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione
del proprio rapporto professionale,ai fini della tutela psicologica del
soggetto.Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare
totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si
prospettino gravi pericoli perla vita o per la salute psicofisica del
soggetto e/o di terzi.
Articolo
14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad
in informare,nella fase iniziale, circa le regole che governano tale
intervento.È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i
componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla
riservatezza.
Articolo
15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto
professionale,lo psicologo può condividere soltanto le informazioni
strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo
16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate
ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo
da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della
prestazione.
Articolo
17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la
custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di
qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto
professionale.Tale documentazione deve essere conservata per almeno i
cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto
salvo quanto previsto da norme specifiche.Lo psicologo deve provvedere
perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia
affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale.Lo psicologo che
collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si
adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti
interessati.
Articolo
18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia
il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente
e/o del paziente, de professionista cui rivolgersi.
Articolo
19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di
selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri
della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla
decisioni contrarie a tali principi.
Articolo
20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo
stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi
deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Articolo
21
Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a
non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati
alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione
stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.È
fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in
psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie
psicologiche.
Capo
II - Rapporti con l'utenza e con la committenza
Articolo
22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa
professionalmente,e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti
professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo
23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al
compenso professionale.In ambito clinico tale compenso non può essere
condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale; in
tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al rispetto delle tariffe
ordinistiche, minime e massime.
Articolo
24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce
all'individuo,al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi
utenti o committenti,informazioni adeguate e comprensibili circa le sue
prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il
grado e i limiti giuridici della riservatezza.Pertanto, opera in modo che
chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.Se la prestazione
professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne
indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo
25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di
valutazione di cui dispone.Nel caso di interventi commissionati da terzi,
informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non
utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che
possano recare ad essi pregiudizio.Nella comunicazione dei risultati dei
propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a
regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei
soggetti.
Articolo
26
Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi
attività professionale ove propri problemi o conflitti personali,
interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate
o dannose alle persone cui sono rivolte.Lo psicologo evita, inoltre, di
assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti
dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la
natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e
l'efficacia.
Articolo
27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto
terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla
cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento
della cura stessa.Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni
necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo
28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata
che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare
nocumento all'immagine sociale della professione.Costituisce grave
violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno
psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha
intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in
particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti
costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni
nel corso del rapporto professionale.Allo psicologo è vietata qualsiasi
attività che, in ragione del rapporto professionale,possa produrre per
lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non
patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.Lo psicologo non sfrutta
la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in
supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto
professionale.
Articolo
29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il
paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura
soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo
30
Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi
forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni
professionali.
Articolo
31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono,
generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la
potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del
consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento
professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad
informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione
professionale.Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su
ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture
legislativamente preposte.
Articolo
32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su
richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione
stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità
dell'intervento.
Capo
III - Rapporti con i colleghi
Articolo
33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto
reciproco, della lealtà e della colleganza.Lo psicologo appoggia e
sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività,quale che sia
la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica,
vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme
deontologiche.
Articolo
34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline
psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue
tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la
diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo
35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto
ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo
36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi
negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai
risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque
giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.Costituisce
aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre
clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta
professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro
della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione
al Consiglio dell'Ordine competente.
Articolo
37
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti
delle proprie competenze.Qualora l'interesse del committente e/o del
destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche
competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro
collega o ad altro professionista.
Articolo
38
Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze
in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo
psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del
decoro e della dignità professionale.
Capo
IV - Rapporti con la società
Articolo
39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione,
esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il
pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi,
opinioni e scelte.
Articolo
40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia
di pubblicità,lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti
scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, la
pubblicità e l'informazione concernenti l'attività professionale devono
essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà scientifica
e di tutela dell'immagine della professione.
Capo
V - Norme di attuazione
Articolo
41
È istituito presso la "Commissione Deontologia" dell'Ordine
degli psicologi l' "Osservatorio permanente sul Codice
Deontologico", regolamentato con apposito atto del Consiglio
Nazionale dell'Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in
materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e
ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della
Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della
revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà
alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Articolo
42
Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di
approvazione, ai sensi dell'art. 28,comma 6, lettera c) della Legge 18
febbraio 1989, n. 56.
P
S I C T V
La
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